Ogni bambino, ogni ragazzo ha il diritto di avere una famiglia, che lo ami, si prenda cura di lui e lo aiuti a crescere in un mode sereno ed equilibrato. Talvolta la fam. naturale può trovarsi, per motivi diversi, in una situazione di particolare difficoltà che la porta, temporaneamente, a non essere in grado di occuparsi dell’educazione e delle necessità materiali e affettive dei propri figli. In questi casi può essere necessario attivare un percorso di sostegno, che si può concretizzare in diverse forme di aiuto al bambino o al ragazzo ed alla sua famiglia: l’affidamento familiare è una delle possibili. Si tratta di un intervento di sostegno che può essere attuato anche per poche ore al giorno o alla settimana (affido diurno), ma caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità, per permettere al bambino o al ragazzo di trovare un’altra famiglia, tempestivamente e per tutto il tempo necessario, ciò che la sua al momento non è in grado di garantirgli. Esiste anche l’affido residenziale in cui i minori vivono con gli affidatari 24h su 24h 365 giorni all’anno. L’affido familiare è regolamentato dalla legge 184/83 “Diritto del minore ad una famiglia”.
Possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere già più grandi e avere fino a diciassette anni compiuti, possono essere italiani o stranieri. Per alcuni di loro può essere più indicata l’accoglienza in una famiglia con figli, per altri, in considerazione dell’età o della situazione che hanno vissuto, può essere consigliabile l’accompagnamento da parte di una persona affidataria singola.
Sono famiglie che hanno bisogno di essere aiutate e sostenute temporaneamente nelle proprie funzioni educative e affettive, perché si trovano in una situazione di difficoltà che contribuisce in parte o totalmente a creare condizioni di malessere e di disagio per i propri figli o, in alcuni casi, di vero e propri rischio tanto che occorre tutelare i bambini durante “tutto il tempo necessario affinchè la condizione di rischio cessi”. L’affidamento familiare può quindi essere utile quando esistono rilevanti problemi di salute dei genitori, quando questi, per motivi diversi, non possono garantire continuità nella loro funzione genitoriale, quando il nucleo familiare si disgrega, quando tra i genitori esiste un alto livello di conflittualità che pregiudica la crescita equilibrata dei figli, quando ci sono evidenti inadeguatezze nella funzione educativa dei genitori, quando il bambino o il ragazzo ha gravi problemi relazionali o d’inserimento nel proprio contesto sociale, oppure quando è collocato, impropriamente, in una struttura residenziale.
Tutti possono diventare affidatari: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, singole persone e anche famiglie immigrate possono proporsi come affidatari. Non è necessario possedere specifici requisiti o limiti d’età o di reddito, né occorre avere determinati titoli di studio, conoscenze in campo psicologico e pedagogico o altre competenze specifiche. L’affidamento, però, è una scelta arricchente ma impegnativa, perciò agli affidatari è richiesto: 1. uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un bambino o un ragazzo, 2. Disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e risorse.
Con l’affido, il minore resta con gli affidatari per un periodo di tempo definito, durante il quale mantiene con la propria famiglia d’origine regolari rapporti che sono stabiliti con i servizi sociali. L’affidamento può essere CONSENSUALE, quando si attua con il consenso della famiglia del bambino o del ragazzo. Si definisce, invece, NON CONSENSUALE (o GIUDIZIALE) quando a decretarlo è il Tribunale per i Minorenni regionale, in base ad esigenze specifiche di tutela e quindi indipendentemente o in mancanza dell’assenso della famiglia d’origine. L’affido può anche essere RESIDENZIALE quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodi con la propria famiglia; o DIURNO, quando il bambino o il ragazzo trascorre con gli affidatari alcuni momenti della giornata o della settimana, ma comunque con carattere di continuità e regolarità.
L’affidamento viene proposto e attuato dal Servizio Sociale, ossia dalla struttura tecnico-amministrativa preposta al servizio di protezione, cura e tutela dell’infanzia; diventa esecutivo dopo l’intervento di un organo giudiziario.
L’affidamento si conclude, di norma, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo aveva disposto, quando: 1. la famiglia ha superato le proprie difficoltà e può riaccogliere il bambino; 2. la prosecuzione dell’affido non sia più nell’interesse del bambino o ragazzo affidato; 3. l’affidato abbia raggiunto la maggiore età o sia al termine del “prosieguo amministrativo”. La decisione di concludere l’affido familiare, spetta, salvo cessazioni dovute a cause di forza maggiore, agli operatori di base responsabili del caso, che predisporranno la relazione di chiusura da inviare all’Autorità Giudiziaria.
Le persone interessate a conoscere l’affidamento si possono rivolgere al Servizio Sociale del territorio. Chi decide di dare la propria disponibilità può rivolgersi al Servizio Sociale del territorio, con il quale può intraprendere un percorso finalizzato, da un lato, all’acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte degli affidatari sulla possibilità concreta di essere protagonisti dell’affidamento e, dall’altro, a permettere agli operatori di conoscere disponibilità e risorse di quella famiglia specifica. Tale percorso di conclude con la definizione dell’abbinamento più adeguato tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del bambino e della sua famiglia.
La legge nazionale prevede che lo Stato, Regioni e Enti locali dispongano misure di sostegno, anche economiche in favore della famiglia affidataria. Ogni mese agli affidatari viene accreditato un contributo mensile che dovrebbe essere pari ad una pensione minima Inps per l’affido di ogni bambino o ragazzo. Il contributo mensile è esente dalle tasse. In caso di affidi residenziali agli affidatari spettano anche le DETRAZIONI D’IMPOSTA per carichi di famiglia. Le madri affidatari in caso di affidi residenziali hanno diritto se dipendenti alla maternità obbligatoria per 3 mesi indipendentemente dall’età del minore e se invece libere professioniste/lavoratrici autonome si ha diritto a 5 mesi di maternità obbligatoria a condizione che il bambino affidato non abbia superato i 6 anni d’età.